Bonus sociale per i rifiuti dal 2026

Bonus sociale per i rifiuti dal 2026
Data:

30 settembre 2025

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

Dal 2026 scatta il "bonus sociale per i rifiuti".

Il Bonus è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. I comuni applicano automaticamente la riduzione in bolletta senza richiedere istanze agli utenti.

Con delibera prot. n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 , pubblicata sul sito istituzionale, l’ARERA ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione delle agevolazioni sulla tariffa dei rifiuti urbani (cd. Bonus sociale rifiuti o Bonus TARI) per i nuclei in condizioni di disagio economico. Il meccanismo ricalca quello già in vigore per luce, gas e acqua, prevedendo uno sconto diretto sulla TARI/TARIP per gli utenti aventi diritto.

Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Articolo57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 e il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24


Il bonus entrerà in vigore a partire dal 2026: si prevede che il beneficio riconosciuto per un determinato anno (“a”) venga concretamente erogato nell’anno successivo (“a+1”). Nel 2026 sarà pertanto applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.

Requisiti e soglia ISEE

Il bonus viene riconosciuto automaticamente alle famiglie che rientrano nelle condizioni già previste per il bonus sociale energia:

nuclei con ISEE non superiore a 9.530 euro annui;

oppure nuclei con almeno 4 figli e ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

beneficiari di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Non occorre presentare una domanda separata al Comune: l’agevolazione è erogata d’ufficio grazie all’incrocio dei dati INPS e ARERA.

L’agevolazione è concessa unicamente per un’utenza domestica intestata a uno dei membri del nucleo familiare avente diritto. Non è quindi possibile fruirne su più immobili: il bonus viene attribuito solo all’abitazione che risulta sede di residenza anagrafica.

Per assicurare il corretto riconoscimento del beneficio, i gestori del servizio devono accertare che:

l’utenza sia realmente di tipo domestico;

l’intestatario della TARI o della tariffa corrispettiva coincida con uno dei componenti del nucleo familiare ammesso al bonus;

non sussistano debiti pregressi: in caso di morosità, il gestore può trattenere l’importo del bonus a compensazione delle somme dovute.

Il diritto all’agevolazione è strettamente legato sia alla situazione economica del nucleo familiare sia alla titolarità effettiva dell’utenza domestica, con l’intento di destinare il sostegno a chi si trova in condizioni di autentica vulnerabilità sociale ed economica.

Modalità di erogazione

L’agevolazione si concretizza in una riduzione proporzionale della tariffa rifiuti dovuta, sia per la quota fissa sia per quella variabile. ARERA definisce le percentuali di sconto in base alla composizione del nucleo familiare.

L’agevolazione è finanziata tramite un fondo nazionale alimentato da un prelievo sulle tariffe, gestito dalla CSEA, che rimborsa i gestori o i Comuni delle somme scontate agli utenti.

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 30/09/2025 12:26:24

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